Perché creare uno spazio #antiCYBERBULLISMO
BuLLiSmO e CyBerBuLLiSmO
Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno piu ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest'ultimo e caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, istant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi.
Attualmente nella vita degli adolescenti differenziare la vita reale da quella virtuale ha sempre meno senso. Le tecnologie digitali permeano la vita dei ragazzi, i quali sempre più spesso sono connessi sia di giorno che di notte tramite smartphone e tablet. Anche la differenziazione tra bullismo e cyberbullismo (la sua componente online) ha senso solo in termini definitori. Per questo motivo questa sezione, pur trattando nello specifico la componente online del cyberbullismo, fa riferimento al fenomeno nella sua interezza, perché solo uno sguardo ad ampio respiro su ciò che i ragazzi vivono e affrontano all’interno delle dinamiche tra pari può permettere un valido supporto nella gestione e nel superamento di episodi di sopraffazione e violenza in tutte le forme in cui si possono esercitare, subire o osservare.
Analizzeremo dunque in questo spazio di riflessione e partecipazione non solo ciò che riguarda il cyberbullismo ma anche le caratteristiche del bullismo e le sue molteplici ricadute attraverso attività che coinvolgano sia l’uno che l’altro vissuto.
Differenze tra bullismo e cyberbullismo
Bullismo |
Cyberbullismo |
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto; |
Possono essere coinvolti ragazzi di tutto il mondo; |
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima; |
i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo; |
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente; |
il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo; |
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa; |
le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24; |
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive; |
i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online cio che non potrebbero fare nella vita reale; |
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima; |
percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia; |
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo; |
assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni; |
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza. |
sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato. |
Compito della Scuola sarà allora quello di favorire l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza “reale e digitale” consapevole.
Responsabilizzare le alunne e gli alunni significa, quindi, mettere in atto interventi formativi, informativi e partecipativi volti ad arginare i fenomeni di bullismo ponendo le basi per contrastarne la sua espansione e degenerazione mediante l’uso irresponsabile della rete, sconfinando nel cyber bullismo.
Le scuole hanno il compito di promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche.
La suddetta educazione è trasversale e può concretizzarsi tramite appositi progetti, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione ed elaborati singolarmente o in rete, in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.
Il dirigente scolastico garantisce la massima informazione alle famiglie relativamente a tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso un’apposita sezione nel sito web della scuola.
Le novità introdotte dalla legge* e i compiti affidati dalla stessa alle scuole comportano delle modifiche al Regolamento di Istituto e al Patto di Educativo Corresponsabilità, di cui al DPR n. 249/1998 (rispettivamente articolo 4 comma 1e articolo 5-bis ). Tali documenti (Regolamento e Patto) vanno integrati con specifici riferimenti a comportamenti di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari. Queste ultime devono essere proporzionate alla gravità degli atti compiuti.
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 0 Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo Ottobre 2017: http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf/4df7c320-e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 71 del 29 maggio 2017. Entrerà in vigore il 18 giugno 2017. Ecco le novità
Entrerà in vigore il 18 giugno 2017 la nuova legge sul cyberbullismo. Tecnicamente si chiama legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.
Eccone i punti salienti:
- Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.
- Nasce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che entro sessanta giorni dal suo insediamento redigerà un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Il piano prevede anche periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (quindi entro il 18 settembre) il MIUR adotta delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni. Le linee guida vanno aggiornate ogni due anni.
- Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
- Secondo quando già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per il triennio 2017-2019 ci sarà una formazione del personale scolastico sul tema. Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
- I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.
- Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.
- Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c’è querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale, scatta l'ammonimento: il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore.
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